In attesa del referendum: prova di regime
Cacciata Bianca Berlinguer dalla direzione del TG 3
Da tutti ( ovviamente con esclusione dei renziani) stimata ed apprezzata Bianca Berlinguer è stata cacciata dalla direzione del TG 3 senza alcuna motivazione ufficiale, ma ovviamente perché riteneva di dover svolgere, anche nel regime renziano, il suo compito di giornalista di una TV pubblica con professionalità ed indipendenza.
Si tratta di un provvedimento gravissimo, ma anche significativo; come in ogni regime, la formazione e l'informazione non possono essere libere ed indipendenti; con la legge sulla Buona scuola Renzi spera di poter controllare la formazione, con i provvedimenti sulla RAI e da ultimo con il pieno controllo delle reti della TV pubblica Renzi potrà controllare l'informazione pubblica pagata da tutti i cittadini.
Si deve dare atto al Presidente del Consiglio di aver rottamato la lottizazione della RAI pubblica con la spartizione dei posti; la RAI ora non è più lottizzata, è soltanto renzizzata.
Ovviamente non è un caso che questa renzizzazione sia stata portata a compimento ora in pieno agosto ed in vista del referendum costituzione; la RAI potrà ora, senza voci discordanti, impegnarsi a sostegno del SI.
Però questa renzizzazione della RAI dovrebbe farci riflettere sui possibili effetti del SI; pur con le garanzie costituzionali che ancora ci sono ( grazie ad un Parlamento di nominati) Renzi ha potuto occupare la RAI; se dovesse vincere il SI, con un Parlamento di nominati ( in gran parte) ed subalterno al Governo un qualsiasi capo del Governo avrà campo libero per occupare il Paese.
Non è quindi esagerato affermare che la vittoria del SI mette a rischio la fragile democrazia del Paese, peraltro già colpita in taluni aspetti più rilevanti (Scuola, lavoro ecc.) (C.M.)
venerdì 5 agosto 2016
domenica 4 ottobre 2015
Ma perché le RSU delle scuole non tutelano le limitate prerogative degli Organi collegiali, mantenute persino dalla L.107/15 ?
All’inizio
dell’anno scolastico i D.S., prima di procedere alla formazione delle
classi e dell’orario scolastico ed
all’assegnazione dei docenti alle classi, avrebbero dovuto convocare gli OO CC
dell’istituzione scolastica per acquisire i criteri generali definiti dal
Consiglio di Istituto e le proposte formulate
dal Collegio dei docenti
.L’art. 7 T.U.
n. 297/94 stabilisce: “il collegio dei
docenti: b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle
classi e l’assegnazione ad
esse dei docenti, per la formulazione
dell’orario delle lezioni e per
lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati al consiglio di circolo o
di istituto”.
L’art. 10
del medesimo T.U. n. 297/94 stabilisce: “Il
consiglio di circolo o di istituto indica,
altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei docenti,
all’adattamento dell’orario delle
lezioni o delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.
L’art. 396 del
TU n. 297/96 stabilisce: “in particolare
al personale direttivo spetta:
d) procedere
alla formazione delle classi, all’assegnazione
ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali
stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e delle proposte del collegio
dei docenti”.
Dalla
suesposta normativa risulta evidente, come peraltro ha precisato lo stesso
Ministero P.I. nella nota n. 1144 del 29/4/1980 che “i criteri generali” e le
“proposte”, pur avendo carattere preparatorio rispetto all’atto finale, “sono
obbligatori nel senso che, qualora manchino, l’atto finale è invalido”.
Tale
principio peraltro è stato ribadito dal MIUR nel 2011 con la nota del 1 settembre
2011 che, tra l’altro, ha affermato che “il rispetto della continuità educativo-didattica dovrà essere
considerato obiettivo prioritario”
Anche due
autorevoli ex -Dirigenti del MPI G.
Rappazzo e A. Pietrella (V. – La
gestione collegiale della scuola – Milano, 1988 p.416 ) hanno precisato :” Il Ministero P.I. è intervenuto più volte nella materia,
affermando il principio che dal combinato disposto delle norme contenute negli
artt. 4 e 6 del DPR n. 416/74 e 3 del DPR n.417/74 ( ora riportate senza
modifiche negli artt. 7,10 e 396 del D.Leg. vo n. 397/94) si evidenzia una
ripartizione di competenze tra il personale direttivo, il consiglio di
circolo-istituto e il collegio dei docenti, in base alla quale è attribuita al consiglio di istituto
il compito di fissare i criteri generali, al collegio dei docenti è attribuita
la competenza a predisporre concrete proposte operative e al personale
direttivo quella dell’adozione dei provvedimenti formali che concludono le fasi
procedimentali sopra delineate”.
“Per tali motivi” precisano i citati autori “è stato, inoltre affermato
che i criteri generali del
Consiglio di Istituto sono obbligatori e vincolanti”
L’obbligatorietà
di tale procedimento è stata poi autorevolmente ribadita dal Consiglio di Stato
che con decisione della Sez. VI n. 1584 del 9/11/1994 ha precisato che “ai sensi del DPR 31 maggio 1974 n. 417 art.
3 lett. D) l’assegnazione dei docenti alle classi deve essere effettuata dal
capo di istituto con l’osservanza dei criteri generali stabiliti dal consiglio
di circolo o di istituto, previa proposta del collegio dei docenti, salva
possibilità che il capo di istituto se ne discosti con adeguata motivazione “ nello stesso senso CdS Sez VI n. 846/90 ed altre successive; tali principi si possono
considerare principi ormai
consolidati.
La
normativa prima citata è chiaramente rivolta a garantire che tali importanti
provvedimenti che possono condizionare sia l’attività dei docenti sia anche
quella degli studenti, nel rispetto dei principi costituzionali della libertà
dell’insegnamento ( Art. 33 Cost ) e della imparzialità dell’attività della
P.A. ( Art 97 Cost.), siano affidati, a tutte le componenti dell’istituzione
scolastica, ovviamente nel rispetto dei diversi ruoli.
Difatti
in primo luogo l’organo rappresentativo di
tutte le componenti della scuola che è il Consiglio di Istituto, definisce
i criteri generali (art. 10 Dlv.vo
297/04). Detto organo collegiale
è l’organo che ha una competenza di carattere generale sia sotto il profilo organizzativo
che finanziario e quindi è l’organo che meglio può definire le linee generali
dell’organizzazione dell’attività della scuola.
Nell’ambito dei criteri generali fissati, quindi, dal Consiglio d’istituto, il
Collegio dei docenti definisce le proposte con riferimento, in particolare, alle
esigenze di carattere didattico (Art. 7 T.U. n.297/94).
L’atto conclusivo di
tale procedimento è il provvedimento del Dirigente Scolastico che “sulla
base dei criteri generali stabiliti dal C.d.I. e delle proposte del
collegio dei docenti” procede alla formazione dell’orario e delle classi,
nonché all’assegnazioni ad esse dei docenti.
In tal modo
sono garantite l’imparzialità e la
trasparenza ed è anche evitata ogni possibile forma di discriminazione e/o di
condizionamento.
L’obbligatorietà di tale procedimento è stata
autorevolmente affermata dal Consiglio di Stato che con decisione della
Sez. VI n. 1584 del 9/11/1994 ha precisato che “ai sensi del DPR 31 maggio 1974 n. 417 art. 3 lett. D) l’assegnazione
dei docenti alle classi deve essere effettuata dal capo di istituto con
l’osservanza dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di
istituto, previa proposta del collegio dei docenti, salva possibilità che il
capo di istituto se ne discosti con adeguata motivazione “ nello stesso senso CdS Sez VI n. 846/90 ed altre successive; tali principi si possono
considerare principi ormai
consolidati.
Né si può
sostenere che la normativa del T.U. prima citata sia stata in qualche modo
abrogata a seguito dell’istituzione della dirigenza scolastica in sostituzione
del ruolo direttivo.
L’istituzione
della dirigenza scolastica ha, difatti, tenuto conto della specificità della
scuola sia nel senso che il dirigente scolastico deve essere reclutato tra il
personale docente che abbia maturato un’adeguata esperienza didattica (art. 29
D.Lgvo n. 165/01), sia nel senso che nella scuola anche la nuova figura del
dirigente scolastico deve tenere
conto del ruolo degli organi di democrazia scolastica che non sono stati in
alcun modo ridimensionati; l’art. 25 del D.Lvo 30/03/2001 n. 165 ha
difatti dettato norme specifiche per la
dirigenza scolastica, affermando in modo
inequivoco che le competenze attribuite al DS non incidono in alcun modo sulle
competenze degli organi collegiali: “Il
dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la
legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie
e strumentali e dei risultati del servizio.
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In
particolare, il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo
criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni
sindacali” (art. 25, comma 2 del
citato D. Leg.vo n.165/01).
Invero nel
2013 un solerte Avvocato dello Stato del Veneto formulò un parere secondo
cui il famoso decreto Brunetta avrebbe
abrogato le competenze degli Organi Collegiali concorrenti con quelle del D.S.;
ma, considerato l’ evidente abbaglio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato
del Veneto, intervenne subito lo stesso
USR del Veneto che con nota n. 621 del 15/1/2013 precisò che il decreto
Brunetta non poteva incidere sulla normativa speciale prevista per la scuola a
garanzia della libertà di insegnamento.
La partecipazione
obbligatoria degli Organi Collegiali nei
procedimenti sopraindicati è quindi fuori discussione; difatti anche la più
recente giurisprudenza del giudice ordinario ha ribadito gli stessi principi e di recente la Corte
d’Appello di Cagliari – Sezione di Sassari con una sentenza in termini (sent. n.
40/15) ha precisato che l’art. 25 del T.U. che ha istituito la dirigenza
scolastica,non ha abrogato le norme del T.U. n. 297/94 che “vincolano le decisioni dei dirigenti
scolastici al rispetto delle competenze degli organi collegiali”;
pertanto ha precisato la Corte Appello di Cagliari “ è da escludere che i dirigenti
scolastici possano assegnare i docenti alle classi senza tener conto dei
vincoli posti dalle delibere degli OO.CC.” Nello stesso senso Trib
Agrigento n. 2778/04)
Quindi, pur
dopo l’istituzione della qualifica del DS, per la formazione dell’orario
scolastico, così come per la formazione delle classi e per l’assegnazione delle
classi dei docenti il DS deve tenere
conto “dei criteri generali stabiliti
dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti” (art.
396, comma 2 lett c) del D.Lvo n. 297/94).
Né infine della
L. n. 107/15, pur avendo rafforzato i poteri del D.S, ha abrogato le competenze degli OO.CC;
difatti il comma 78 che ridefinisce
il profilo del DS, ha riprodotto la clausola di salvaguardia delle competenze
degli OO.CC, già prevista dal citato art. 25 T.U.165/01: “ nel rispetto delle competenze
degli OO.CC.”
All’inizio
del corrente anno scolastico però, mentre si paventava il rafforzato potere
attribuito dalla L. n. 107/15 e si era
avviato un dibattito sulle iniziative volte a contrastare il ruolo manageriale del DS, nella maggior
parte delle scuole i DS hanno illegittimamente ed arbitrariamente estromesso gli OO CC. sia nella
formazione delle classi, sia nell’assegnazione dei docenti ad esse sia infine
nella formazione dell’orario scolastico
Chi scrive
è fuori da tempo dalle vicende scolastiche, ma ha sempre pensato che le RSU
dovrebbero essere nelle scuole i garanti del ruolo degli OO.CC. ; come mai
finora non sono intervenute a tutela delle prerogative degli OO CC, già
fortemente limitate ( ma non del tutto abrogate) dalla L. n.107/15? Corrado Mauceri
sabato 11 luglio 2015
Le lotte sociali sono indispensabili ma non sufficienti; è necessaria la risposta politica con la partecipazione e con il voto.
La mobilitazione e l'impegno unitario contro il PD per tutti i democratici che hanno lottato contro
l’abolizione dei diritti nei luoghi del lavoro, le leggi truffa per le elezioni
del Parlamento ed ora la legge sulla scuola (ma ancora l’ondata eversiva non è
finita) è imprescindibile.
Non
possiamo ogni giorno lamentarci per le politiche eversive e spregiudicate di
questo Governo e del suo Presidente e dopo non andare a votare o addirittura
andare a votare PD, perchè non ci sarebbe un'alternativa.
Senza
dubbio oggi l’alternativa al PD è fragile e tormentata, ma proprio per questa ragione è
necessario da subito cominciare dal
basso a costruirla, in modo unitario ed inclusivo e nel rispetto di tutte le sensibilità e culture: la Costituzione è già sufficiente
per avere un comune obiettivo.
Giustamente
dobbiamo impegnarci a continuare a contrastare queste leggi renziane in tutti i
modi possibili (referendum, ricorsi per illegittimità costituzionale,
disobbedienza civile, ecc); ma dobbiamo anche ricionoscere che l'alternativa lotte sociali- partiti non funziona; dobbiamo essere nelle realtà sociali, ma anche nelle istituzioni; dobbiamo sin da ora e sin dalle prossime
elezioni amministrative creare un’alternativa politica al PD; in difetto continueremo
con le generose lotte, ma anche con le sconfitte. ( C.M )
Referendum, disobbedienza civile, sciopero ricorsi legali: un impegno unitario per la Scuola
della Costituzione
1 -La mobilitazione alla
ripresa autunnale
Finora sono state
proposte le seguenti forme di mobilitazione:
Sciopero della scuola
Azione di disobbedienza civile
Ricorsi per l’illegittimità costituzionale
Penso che sia indispensabile un largo coinvolgimento, se possibile unitario, sin dai primi giorni di scuola organizzando assemblee per definire forme e tempi della ripresa della mobilitazione : La scuola difende la Costituzione.
In vista di
tale scadenza si potrebbe pensare anche ad un opuscolo sul tema : Come
difendere la scuola della Costituzione dall’aziendalismo renziano.
La Scuola ha il compito
istituzionale di formare la coscienza democratica delle nuove generazioni; ha
quindi non solo il diritto, ma anche il dovere di attuare una ferma
disobbedienza civile e quindi rifiutare la collaborazione per
l’attuazione di una legge nel metodo e nel merito lesiva dei principi
costituzionali.
Si potrebbe anche
aggiungere che questa legge non ha mai avuto un consenso effettivamente
maggioritario; nelle scuole dove il documento renziano fu votato , fu sempre
bocciato, in Senato per evitare una clamorosa bocciatura è stato camuffato con
il voto di fiducia , alla Camera sarà approvato da una maggioranza nominata con
una legge incostituzionale ed in realtà minoritaria nel Paese.
Bisognerebbe quindi
organizzare una rete di presidi a difesa della Costituzione e di supporto del
ruolo antagonista che le RSU dovranno svolgere nella scuola –azienda.
2 Referendum abrogativo
Il referendum ha un indubbio
duplice vantaggio:
a) Consente sia nella
fase della raccolta delle firme sia nella fase referendaria di aprire un dibattito
su questa ignobile legge
b) Se approvato, la
legge sarebbe automaticamente abrogata senza ulteriori filtri e/o passaggi.
Problemi
a) Formulazione dei quesiti e pool di giuristi
Il referendum ovviamente dovrebbe essere
parzialmente abrogativo; in tal caso però, sulla base del precedente sulla
legge di parità ( il Giudice relatore era stato eletto su designazione di Forza
Italia)bisogna fare molto attenzione su possibili collegamenti funzionali tra
la parte prevista nei quesiti e quella che invece vogliamo mantenere.
I quesiti quindi
dovrebbero essere formulati dai giuristi che dopo dovrebbero sostenerli davanti
la Corte Costituzionale
b) Comitato referendario
L’iniziativa
referendaria richiede un forte impegno organizzativo e
finanziario delle organizzazioni di massa e soprattutto un vasto fronte
unitario.
Io sono dell’idea che
il referendum sulla scuola si debba accorpare ad altri referendum, in
particolare sul job act.
Penso quindi che noi
si debba e si possa promuovere una sollecita riunione aperta a tutti per
concordare tempi e modi dell’iniziativa referendaria, evitando primogeniture ,
ma anche esclusioni aprioristiche; soprattutto mi preoccupa il rischio di una
estenuante discussione partiti SI – partiti No.
Il comitato, a mio
avviso deve essere inclusivo e quindi tutti dobbiamo essere responsabili e
decidere la soluzione più conveniente per vincere il referendum. .
Penso che già
domenica l’assemblea dovrebbe lanciare la proposta referendaria con la massima
apertura a tutti, cioè forze sociali e politiche e subito avviare la
costruzione del comitato referendario
c) I tempi e la raccolta delle firme
Il termine del 30 settembre 2015 , a mio avviso, è assolutamente
impraticabile; penso quindi che si debba lavorare per presentare la richiesta
entro il 30 settembre 2016
Dobbiamo però essere
consapevoli della doppia difficoltà di raggiungere le firme necessarie (attualmente
500.000 firme di elettori e quindi per tuziorismo almeno 600-700.000) e la
partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto e cioè di
circa 24 milioni di elettori ( con la riforma costituzionale
all’esame del Parlamento, il quorum potrebbe essere ridotto con riferimento ai
votanti per la Camera, ma aumenterebbe in numero delle firme da raccogliere).
Più problematica e la questione del termine a quo; difatti io
sono dell’idea che si debba partire al più presto, utilizzando il mese di
settembre per l’organizzazione ed i mesi di ottobre, novembre e dicembre ( in parte inutilizzabile per le feste
natalizie) per la raccolta delle firme; in tal modo si possono utilizzare tutte
le forme di mobilitazione sociale preannunciate per settembre.
Più in là si va più
difficile sarà utilizzare la mobilitazione larga che si spera ci sarà nella scuola
in settembre .
3 Penso
anche però che la Scuola ( e non solo la Scuola) debba fare una attenta ed
approfondita riflessione, anche autocritica.
a) Come abbiamo
utilizzato gli organi di democrazia scolastica che Renzi ora umilia per
introdurre un governo autoritario della scuola ?
b) Come abbiamo
difeso i principi costituzionali quando Renzi e, prima di lui , i precedenti
Governi di ogni colore li hanno stravolti ? Le missioni di pace in spregio
all’art. 11, la recente legge sul lavoro, le leggi elettorali che hanno
stravolto la democrazia rappresentativa ecc;? La scuola non ha nulla da
rimproverarsi? Le stesse considerazioni valgono per il mondo del lavoro, dei
costituzionalisti, ecc ognuno si è mosso nel proprio recinto , senza voler
comprendere che l’ abrogazione dell’art. 18 dello Statuto, della liberta di
insegnamento dell’art.33 Cost , del voto e dell’art.48 Cost. ecc sono tutti
aspetti inscindibili della nostra democrazia costituzionale.
Spero proprio che le
smargiassate arroganti di Renzi ci abbiano aperto gli occhi e finalmente si
possa creare un movimento unitario e trasversale per la difesa della democrazia(
che come ci ricordava Calamandrei è anzitutto diritto al lavorio ed
all’istruzione per tutti) nel nostro Paese. ( C.M.)
martedì 30 giugno 2015
Il referendum per la scuola, ma anche per il lavoro e la democrazia dobbiamo vincerlo
Dopo l'inaudito blitz renziano per imporre il Ddl sulla suola da più parti si propone il referendum abrogativo; senza dubbio è la risposta più efficace sia perchè consente di rilanciare il dibattito sulla scuola( ma anche sul lavoro e sulla democrazia costituzionale), ma è anche una risoposta onerosa che richiede un forte impegno unitario ed adeguate risorse finanziarie.
Ritengo quindi assolutamente urgente, ma veramente urgente, promuovere attorno ad un tavolo tutti i soggetti che possono impegnarsi ed insieme definite il percorso più efficace; ovviamente una raccolta di firme entro il settembre 2015 è molto difficile, anche se consentirebbe una risposta a caldo. In ogni caso nessuno può decidere per gli altri e tutti, dobbiamo avere, a mio avviso, il senso di responsabilità di incontrarci, confrontarci e decidere insieme.
Ho visto che sabato 4 c' è a Roma un'iniziativa di ex PD ed ovviamente la proposta sarà l'iniziativa referendaria; sarebbe opportuno lanciare prima la proposta di un incontro per una decisione unitaria e portare questa proposta all'iniziativa degli ex PD.
Il referendum dobbiamo vincerlo, ma prima di tutto dobbiamo vincere la diffusa difficoltà per un impegno unitario ( C.M.)
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